Continuiamo l’articolo pubblicato giovedì 5 febbraio sui sistemi di rilevazione delle infrazioni, oggi parleremo dei semafori intelligenti.
Questi, a differenza dei Photored o Tre, sono sistemi che rilevano la velocità dei veicoli in avvicinamento all’intersezione semaforizzata, e impongono il passaggio da una fase semaforica all’altra – in particolare quella del giallo – in base alla velocità di arrivo del veicolo.
Nel momento in cui il veicolo supera il limite imposto scatta la fase di giallo, in anticipo rispetto al ciclo programmato e l’automobilista si trova così a dover fermare il veicolo in uno spazio di arresto più o meno sufficiente in base alla velocità di percorrenza. Tanto più la velocità è superiore al limite imposto e tanto più sarà improbabile che l’automobilista arresti il veicolo entro la linea d’arresto (come previsto dall’articolo 41 del Codice della Strada); di conseguenza sarà costretto a liberare l’area di intersezione e passare con luce rossa al semaforo e, se presente in accoppiata un Photored o Tred, riceverà anche una notifica a casa con foto e relativa sanzione.
A differenza dei Photored, i semafori intelligenti non sono mai stati omologati anzi esistono diverse circolari ministeriali che invitano le Pubbliche Amministrazioni a non installare tali sistemi onde evitare spiacevoli chiamate in giudizio come responsabili di eventuali incidenti ed a pagare i relativi danni (come è già successo in alcuni comuni laziali).
Secondo le circolari ministeriali gli impianti semaforici regolati sulla velocità dei veicoli non sono coerenti con le disposizioni del Codice della Strada: l’art. 158 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992) afferma infatti che le lanterne semaforiche servono per regolare nel tempo l’avanzamento delle correnti di traffico in un’intersezione o in un tronco stradale. In assenza di intersezioni con strade laterali, è sufficiente l’esistenza di una corrente di traffico pedonale da tutelare per giustificare l’installazione di un impianto semaforico. In presenza di un attraversamento pedonale l’impianto semaforico deve necessariamente essere installato in entrambi i sensi di marcia.
Conseguentemente l’azionamento del dispositivo semaforico in base alla velocità dei veicoli in arrivo, piuttosto che in base a cicli temporali calcolati sulla scorta dei dati di traffico, non risponde alla previsione normativa. Non è previsto dalle vigenti norme regolamentari che l’impianto semaforico venga utilizzato per il governo della velocità, né che il ciclo dello stesso sia comandato dal superamento di un determinato limite di velocità.
Eventuali dispositivi funzionanti sia come misuratori di velocità che come documentatori fotografici di infrazioni commesse alle intersezione non possono svolgere simultaneamente due funzioni in quanto tale eventualità è espressamente esclusa dal decreto di approvazione. Senza dimenticare che la rilevazione di infrazioni, senza che vengano applicate le relative sanzioni, potrebbe configurare omissione di atti d’ufficio da parte dell’amministrazione procedente.
Si osserva infine che la soluzione prospettata penalizzerebbe eventuali conducenti che, pur procedendo a velocità regolamentare sì trovino a precedere il trasgressore; essa inoltre potrebbe risultare fonte di pericolo per la circolazione, per le eventuali improvvise azioni frenanti conseguenti ad un inatteso funzionamento dell’impianto.
Concludo – come suggerito dallo stesso Ministero – che, se l’intento dell’Amministrazione è quello di moderare la velocità all’interno dei centri abitati, possono essere operati gli interventi infrastrutturali previsti dalle Direttive Ministeriali n. 3698 e 3699 del 08.06.2001 a proposito delle “Linee Guida per la Redazione dei Piani della Sicurezza Stradale Urbana” e delle “Linee guida per le analisi di sicurezza delle strade”, sebbene datati 2001 ancora molto poco applicati dagli uffici tecnici.