Novità in campo

Una lunga serie di articoli predisposti dalla Commissione Trasporti della Camera e che poggiano, come base, sulle novità della proposta di legge approvata alla Camera la scorsa legislatura e bloccata dallo scioglimento anticipato delle camere. Sono davvero molte le novità. Tenendo momentaneamente da parte “i soliti” inasprimenti di punti, sanzioni e tassi alcolemici, mi vorrei soffermare su almeno 3 punti davvero nuovi e sui quali Trafficlab è da molti anni che ne fa una battaglia: le responsabilità degli enti locali, i dati e gli impianti semaforici.

Art. 18 (ex Art. 14).

(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nonché degli enti locali).
1. Gli enti proprietari e concessionari di strade e autostrade nelle quali si registrino più elevati tassi di incidentalità effettuano specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonché di sostituzione, ammodernamento e potenziamento della segnaletica volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma si può provvedere a valere sulle risorse di cui alla lettera c-bis) del comma 2 dell’articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. Della realizzazione degli interventi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e al comma 1 del presente articolo si tiene conto ai fini della determinazione degli incrementi tariffari oggetto dei successivi contratti di programma e convenzioni con gli enti concessionari.
3. L’inadempimento da parte degli enti concessionari degli obblighi relativi agli interventi di cui al comma 2 comporta la revisione e, in casi di grave e prolungato inadempimento, la risoluzione dei contratti di programma e delle convenzioni.
Art. 24 (ex Art. 19).
(Raccolta e invio dei dati relativi all’incidentalità stradale).
1. Ferme restando le competenze dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all’incidentalità stradale da parte delle Forze dell’ordine e degli enti locali al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell’aggiornamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni.
2. Per l’avvio degli interventi di raccolta e invio dei dati di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. (da individuare successivamente copertura finanziaria)
Art. 27 (ex Art. 25).
(Caratteristiche degli impianti semaforici)
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche per l’omologazione e l’installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci degli impianti semaforici.