Continuiamo l’analisi della Proposta di Legge sulle nuove Disposizioni in materia di sicurezza stradale in discussione alla IX Commissione Trasporti della Camera, analizzando un articolo che tratta un arogmento molto delicato: i proventi delle sanzioni.
L’articolo 18 della Proposta di Legge recita testualmente “Gli enti proprietari e concessionari di strade e autostrade nelle quali si registrino più elevati tassi di incidentalità effettuano specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonché di sostituzione, ammodernamento e potenziamento della segnaletica volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione.”
L’articolo introduce obblighi nei confronti degli enti proprietari e concessionari delle strade, e degli enti locali competenti, con la finalità di elevare i livelli di sicurezza della circolazione, con specifico riferimento alle strade ove si registrano i più alti tassi di incidentalità, che dovranno essere individuate con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con i Ministri dell’Interno e delle Infrastrutture. Si prescrive pertanto agli enti predetti di porre in essere tutti gli interventi ritenuti utili a migliorare la condizione delle strade, ed a ridurre i rischi per i veicoli impegnati nella percorrenza di tali strade. Le amministrazioni competenti devono inoltre provvedere all’intensificazione dei controlli, al miglioramento della segnaletica e ad ogni altra forma di intervento che si renda utile o necessaria.
Va in proposito ricordato che il quadro dei poteri e dei compiti attribuiti agli enti proprietari delle strade è stabilito dall’articolo 14 del Codice della Strada, ai sensi del quale gli enti citati, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, devono provvedere alla manutenzione delle strade e dei connessi impianti e servizi, al controllo tecnico dell’efficienza delle strade, all’apposizione della segnaletica ed alla relativa manutenzione. Agli enti compete inoltre il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni aventi ad oggetto le strade; per le strade gestite in regime di concessione, i poteri e i compiti ora illustrati vengono esercitati dal concessionari, salvo che non sia diversamente stabilito nell’atto di concessione.
L’ultimo comma prevede infine che “L’inadempimento da parte degli enti concessionari degli obblighi relativi agli interventi di cui al comma 2 comporta la revisione e, in casi di grave e prolungato inadempimento, la risoluzione dei contratti di programma e delle convenzioni.”
Gli Enti Locali dovranno porre particolare attenzione alle prossime scelte programmatiche dei Piani Triennali dei Lavori Pubblici che necessiteranno di analisi dell’incidentalità approfondite e dovranno fare attenzione anche a come i proventi delle sanzioni verranno utilizzati, ma di questo ne parleremo nel prossimo articolo.