Wetraffic®

Comprendi. Pianifica. Intervieni. Migliora.
Grazie a uno strumento unificato e unico.

Wetraffic® è una piattaforma ricca di funzionalità che offre un approccio olistico alla comprensione della situazione e dell’evoluzione del traffico.
Combinando efficacemente la raccolta di preziose metriche (provenienti da telecamere, Floating Car Data e altre fonti) con il controllo dei dispositivi, la dashboard integrata risponde sia a esigenze informative (su dati storici o in tempo reale) e di pianificazione strategica, sia a necessità di intervento concreto e mirato sulla viabilità.
Wetraffic è basata interamente su cloud e ha una struttura modulare grazie alla quale è possibile aggiungere nel tempo le funzionalità che via via si rendono necessarie a rispondere alle mutevoli esigenze del territorio.

Convegno Segnaletica Stradale

L’ AIPSS (Associazione Italiana dei Professionisti per la Sicurezza Stradale) organizza il seguente evento sulla piattaforma ZOOM nel quale Trafficlab sarà presente.

Convegno Segnaletica Stradale  8 Maggio 2021 ore 10.00

Link per iscriversi all’evento segnaletica stradale 8 Maggio h 1000-12.00https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5nUsskizzOPc2PdQmBoBPRZEbxUV_YHkYOAtdEJrer2GGoQ/viewform

Link per collegarsi: https://us02web.zoom.us/j/86812589531
L’evento sarà videoregistrato: collegandovi tramite il link date il vostro assenso alla registrazione

Programma: 
h10:00 Saluti di benvenuto e introduzione- Carlo Polidori-Presidente AIPSS
h10:15 Orientarsi nella rete: segnaletica e classificazione stradale per l’Italia di domani – Alessandro Bianchi
h10:30 Utilizzo dei big data per la valutazione della percezione degli utenti della segnaletica stradale in un cantiere autostradale – Andrea Marella
h10:45 Segnaletica temporanea: la maturità mai raggiunta – Paolo Filippi
h11:00 Segnaletica dedicata per veicoli elettrici – Antonio Locci
h11:15 Discussione con gli Autori e il pubblico: modera Stefano Zampino – Presidente AIIT
h12:00 Conclusioni e termine conferenza.

Istruzioni per la partecipazione: Tramite il link si accede a una sala di attesa attiva dalle 9:45 che verrà aperta alle ore 10:00. Asicurarsi di avere microfono e video in posizione “off” per tutta la durata delle presentazioni. Le domande agli autori possono essere fatte in qualsiasi momento tramite la chat della piattaforma ZOOM: verranno raccolte e raggruppate e presentate dal moderatore. Al termine delle presentazioni con la funzione “alza la mano” ci si puó prenotare per un intervento orale e, se autorizzati dal moderatore, si puó accendere  microfono e parlare; quando si parla si puó accendere anche la videocamera. Assicurarsi di spegnere entrambi al termine dell’intervanto

In attesa di invcontrarvi all’evento, inviamo un  cordiale saluto

I Big Data nell’ingegneria dei trasporti

16 aprile nuovo seminario AIIT: “I Big Data nell’ingegneria dei trasporti”
Le applicazioni correlate all’utilizzo dei #BigData sono sempre più vaste e coinvolgono sempre di più numerosi aspetti della ricerca e delle applicazioni pratiche. Il settore dei Trasporti, con specifico riferimento alla gestione del #traffico veicolare, può dunque contare su uno strumento potentissimo atto a supportare le scelte decisionali e strategiche alla base di una corretta pianificazione. Il seminario partendo dall’inquadramento generale delle principali applicazioni con specifico riferimento alla pianificazione della mobilità stradale, analizza con un taglio operativo l’impatto di esperienze in ambito urbano e suburbano, approfondendo aspetti correlati alla calibrazione dei modelli e proponendo applicazioni correlate alla sicurezza stradale. La partecipazione al seminario è gratuita. La partecipazione al convegno prevede il riconoscimento di 4 CFP.

Per registrarsi cliccare qui:

Pubblicazione AIIT

ITS e MaaS: modelli ed esperienze per la gestione degli spostamenti programmati

Vi condivido una recente pubblicazione del gruppo di lavoro AIIT sul tema ITS e MaaS. Il documento rappresenta il risultato di un ampio confronto sul tema dell’applicazione delle tecnologie digitali ai sistemi di trasporto e valorizza diversi punti di osservazione privilegiati emersi nell’ambito di un apposito gruppo di lavoro istituito nel maggio 2020.

Nel particolare, la trattazione sviluppata dai vari autori approfondisce il tema dell’integrazione dei sistemi e delle possibilità applicative di ITS e MaaS oltre ad analizzare le opportunità offerte da tecnologie – fino a pochi anni fa appena ipotizzabili – di armonizzare l’offerta di servizi in relazione alla domanda, nella prospettiva di un approccio svincolato dal concetto del possesso dell’auto propria che in molti paesi, soprattutto nordeuropei, ha già assunto livelli significativi.

https://www.aiit.it/wp-content/uploads/2021/02/ITS-e-MaaS-AIIT-2_2021.pdf

Wetraffic: si parte!

C’è sempre un momento in cui ti accorgi che inizi qualcosa di speciale, magari è solo per te oppure lo potrebbe essere anche per altre persone. Oggi è uno di quei giorni in cui provo a condividervi un’idea e capire se nasce davvero qualcosa.

Oggi con la pubblicazione della video intervista del fotografo sostenibile Marco Formisano avviamo il progetto di Wetraffic. Progetto ambizioso e spero di interesse condiviso per molti.

Wetraffic sta costruendo una community di utenti, attenti alle tematiche ambientali e non solo, che grazie a un’APP carica brevi video sul traffico per ottenere crediti da spendere in servizi di mobilità alternativa all’auto privata e in certificazioni. La versione freemium permette di conoscere i servizi di mobilità alternativa (MaaS, sharing mobility e sostenibile) e condividere informazioni aggiornate e dettagliate rispetto alla quantità di traffico e dell’inquinamento di strade in cui si vive e di molte attività commerciali. È possibile così scoprire quali sono le attività certificate e quelle che hanno un basso impatto di traffico e di inquinamento acustico/ambientale. È rivolta anche a chi non riesce ad usufruire di forme di mobilità alternativa perché non inserite nella zona/non le conosce. Accedendo alla community Wetraffic crea e condivide mappe aggiornate e dettagliate rispetto alla mobilità e alla sicurezza, caricando video di traffico.

Wetraffic è disponibile anche per utenti business e professionali. Alberghi, ristoranti, agenzie immobiliari, catene di franchising o altre attività commerciali che hanno la necessità di conoscere e di certificare il proprio livello di traffico per aumentare la propria visibilità o per offrire un servizio più adeguato. La versione business infatti offre un certificato professionale che certifica la quantità e il livello di inquinamento ed è anche possibile accedere alla piattaforma cloud per visionare e scaricare tutti i dati. I dati rilevati direttamente da gli utenti o da professionisti, riguardano: quantità di macchine (volume di traffico in veicoli/ora), velocità (km/h), livello acustico (decibel), livello ambientale (C02, PM10) e sicurezza stradale (incidenti).

Se volete, potete iniziare a mandarci i vostri video, in alternativa unitevi alla community!

Wetraffic passa la selezione IOMobility Awards 2020!
Articolo su Trafficlab nella rivista CentoTorri

La rivista Cento Torri dedicata ai soci della Banca d’Alba, ha pubblicato un articolo sulla nostra attività. Nell’articolo si legge, a proposito del tema ambientale:

Apriamo con la Ferrero S.p.A, che ha recentemente annunciato di voler puntare su imballaggi al 100% riciclabili, riutilizzabili o compostabili entro il 2025. C’è lo studio di ingegneria Trafficlab, che si occupa di mobilità, sicurezza e progettazione stradale sfruttando tecniche innovative di analisi dinamica del traffico, in tempo reale.

Qui l’articolo dedicato alla nostra attività.

Leggi

Convegno videosorveglianza

Con l’avvenuta pubblicazione del bando che finanzierà i nuovi impianti di videosorveglianza urbana (decreto del Ministero dell’interno 31 gennaio 2018, pubblicato sulla GU n. 57 del 09/03/2018 – in scadenza il 30 giugno 2018) aumenta ulteriormente la possibilità di potenziare il controllo del territorio mediante l’utilizzo di sistemi elettronici intelligenti. Si tratta di telecamere di lettura targhe oppure sistemi di registrazione che possono integrare le varie piattaforme di videosorveglianza per il controllo di piazze e di tutti gli eventi che aggregano persone. Sindaci, Comandanti di Polizia Locale, tecnici ed imprese sempre più in prima linea, insomma, per affrontare questioni complesse che richiedono tecnologie moderne per la condivisione delle informazioni in tempo reale tra tutti gli organi di polizia.

                    PROGRAMMA EVENTO

ANSFISA – Sicurezza della rete nazionale dei trasporti

Sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti
Articolo 12 – MIT (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)
1. A decorrere dal 1° dicembre 2018 è istituita l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di seguito ANSFISA o Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L’Agenzia ha il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali.

Finalmente qualcosa dal 2011 si muove. Dobbiamo solo capire come si integra con il Dlgs 35/2011 e l’albo dei controllori e degli ispettori sulla sicurezza delle infrastrutture stradali.
Comunque un buon segno.

Qui il testo completo


La normativa della geometria delle strade

In questa pagina sono raccolte le normative più importanti per quanto concerne la progettazione delle strade. La regolamentazione della circolazione della strada, con il Nuovo Codice della Strada emanato nel mese di aprile 1992, prevede all’articolo 13:

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio Nazionale delle ricerche, emana entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base della classificazione di cui all’art. 2, le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi ad eccezione di quelle di esclusivo uso militare.

Tali norme funzionali sono state emanate nel novembre del 2001, con oltre 9 anni di ritardo. Se si considera inoltre il comma 3 prevede l’aggiornamento ogni 3 anni si capisce bene il ritardo normativo che queste norme hanno subito.
Le norme prevedevano anche i criteri funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali , approvate queste solamente 14 anni dopo dall’entrata in vigore del suddetto Codice della Strada. Ancora assente invece è quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 13:

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due anni dalla entrata in vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalità di cui al comma 1, le norme per la classificazione delle strade esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all’articolo 2, comma 2.

Esiste infatti solamente uno studio pre-normativo sia per quanto concerne la classificazione delle strade esistenti; questo ha prodotto un conseguente ritardo nelle amministrazioni pubbliche, che sebbene obbligate alla classificazione delle strade ma carenti di uno strumento normativo cogenti hanno rimandato tale classificazione.

Ultima norma essenziale per la gestione delle strade è quella relativa alla messa in sicurezza delle strade esistenti. La normativa sulla messa in sicurezza è stata un po’ soddisfatta dalla circolare sulle analisi di sicurezza , ma con l’ aggiornamento della norma della geometria delle strade entrato in vigore nel mese di aprile 2004 si legge all’articolo 3:

1. Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, la Direzione generale per le strade ed autostrade predispone nuove norme per gli interventi di adeguamento delle strade esistenti, finalizzate all’innalzamento dei livelli di sicurezza ed al miglioramento funzionale della circolazione, nel rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, delle condizioni locali, nonché delle esigenze della continuità di esercizio.

Ad oggi di questa norma circola ancora una bozza , confermando così il ritardo cronico del legislatore a legiferare nei tempi previsti le norme necessarie per una corretta progettazione e gestione delle strade del proprio territorio. In modo particolare questa norma risulta la più importate, in quanto è soprattutto mediante una costante messa in sicurezza ed ammodernamento della rete stradale esistente che è possibile raggiungere requisiti di sicurezza richiesti dalle direttive europee.

Semafori intelligenti

I semafori intelligenti, fino ad una circolare di agosto 2008 , non potevano essere installati sebbene non esistesse ancora una norma vera e propria che li vietasse espressamente.
Un articolo del Regolamento del Codice della Strada, il 158 recita “Le lanterne semaforiche, escluse le lanterne semaforiche gialle lampeggianti, servono per regolare, nel tempo, l’avanzamento delle correnti di traffico in una intersezione o in un tronco stradale.” è pertanto tacitamente vietata la regolamentazione con altri parametri: per esempio la velocità veicolare delle correnti di traffico misurata a monte dell’impianto tramite per esempio con radar o spire induttive.
Corretta e uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e manutenzione” , che avrebbe dovuto integrare la direttiva del 24.10.2000 .
Della nuova direttiva, licenziata in seguito ai pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Conferenza unificata, venne data comunicazione agli organi di stampa, con il preannuncio
dell’imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, con la nuova legislatura e con il nuovo esecutivo, la direttiva è stata ritirata e, allo stato attuale, non sarà pubblicata.
Giovedì 8 febbraio, il Ministro per l’attuazione del programma di Governo, Santagata, in risposta all’interrogazione n. 3-00599 del 06.02.2007 degli onorevoli Peretti, Tassone e Volontè, ha affermato che “[…] il Ministero dei trasporti ha ritenuto di non dover procedere alla pubblicazione della direttiva, considerando necessaria una sua rilettura in previsione del riordino delle disposizioni del codice della strada.”
In questa direttiva mai pubblicata c’erano anche dei riferimenti diretti ai cosiddetti semafori intelligenti, infatti si legge:
“[…] Il Ministero non ha mai rilasciato approvazione per i dispositivi in questione. A norma dell’art. 158 del Regolamento di esecuzione, le lanterne semaforiche servono per regolare nel tempo l’avanzamento delle correnti di traffico (sia veicolare che pedonale). Altre utilizzazioni non risultano coerenti con la norma richiamata. L’azionamento del ciclo semaforico in base alla velocità dei veicoli a monte, anziché in base al flusso veicolare o alla richiesta degli eventuali pedoni (come regolarmente praticato), può costituire una fonte di pericolo per la sicurezza della circolazione. In tal caso l’amministrazione competente potrebbe vedersi chiamata a rispondere in sede civile e penale per danni e/o lesioni derivanti da sinistri comunque riconducibili all’impiego di tali impianti.

Sebbene questa norma non sia cogente, il problema dall’impossibilità dell’ applicazione viene superato se al momento dell’installazione del semaforo intelligente viene chiesto un parere preventivo, così come previsto dal comma 2 dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che recita “Nel caso in cui, come previsto dal suddetto comma, particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non consentano il pieno rispetto delle presenti norme, possono essere adottate soluzioni progettuali diverse a condizione che le stesse siano supportate da specifiche analisi di sicurezza e previo parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici per le autostrade, le strade extraurbane principali e le strade urbane di scorrimento, e del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per le altre strade”.
La risposta del Ministero sarà sicuramente negativa, come del resto molte amministrazioni diligenti hanno ricevuto in ottemperanza al suddetto comma del codice della strada.
Morale: i semafori intelligenti non possono essere installati e quasi sicuramente i ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale verranno accolti.

Come già descritto precedentemente tali apparecchi, fino ad una nota di agosto 2008 , non potevano essere installati sebbene non esistesse ancora una norma che li vieti espressamente. E’ infatti recente l’uscita una nota n. 77901 del 10 agosto 2007 alla circolare n. 9 del 22 marzo 2007.

Tale norma ribadisce quanto detto in precedenti pareri ovvero per quanto riguarda gli impianti semaforici regolati sulla velocità dei veicoli, si ribadisce che tali dispositivi non sono coerenti con le disposizioni del Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992) e del connesso Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 49511992).

L’art. 158 del Regolamento afferma infatti che: le lanterne semaforiche servono per regolare nel tempo l’avanzamento delle correnti di traffico in una intersezione o in un tronco stradale; conseguentemente l’azionamento del dispositivo semaforico in base alla velocità dei veicoli in arrivo, piuttosto che in base a cicli temporali calcolati sulla scorta dei dati di traffico, non risponde alla previsione normativa.

In particolare, secondo il disposto di cui al suddetto art. 158 del Regolamento, l’installazione di un impianto semaforico è connessa alla esistenza di correnti di traffico, di tipo veicolare o pedonale o di entrambi i tipi, delle quali è necessario regolare nel tempo l’avanzamento.

In assenza, di intersezioni con strade laterali, é sufficiente l’esistenza di una corrente di traffico pedonale da tutelare per giustificare l’installazione di un impianto semaforico. In presenza di un attraversa mento pedonale l’impianto semaforico deve necessariamente essere installato in entrambi i sensi di marcia.

Non è previsto dalle vigenti norme regolamentari che l’impianto semaforico venga utilizzato per il governo della velocità, né che il ciclo dello stesso sia comandato dal superamento di un determinato limite di velocità.

La nota conclude con: Questa Direzione Generale non ha mai rilasciato omologazioni per impianti funzionanti con tali modalità, né può autorizzarne la sperimentazione.

E’ abbastanza chiaro ora come questi strumenti siano in pieno contrasto con le normative stradali e come le multe, nonché gli incidenti stradali che possono verificarsi, siano totalmente a carico delle responsabilità dell’amministrazione installatrice.

Si osserva infine – si legge nella nota – che la soluzione prospettata penalizzerebbe eventuali conducenti che, pur procedendo a velocità regolamentare; si trovino a precedere il trasgressore; essa inoltre potrebbe risultare fonte di pericolo per la circolazione, per le eventuali improvvise azioni frenanti conseguenti ad un inatteso funzionamento dell’impianto.

Se l’obiettivo è quello del governo della velocità, all’interno dei centri abitati possono essere operati gli interventi infrastrutturali previsti dalle Direttiva Ministeriale 08.06.2001 “Linee Guida per la Redazione dei Piani per la Sicurezza Stradale Urbana “; essi sono peraltro limitati alle strade locali intelne alle cosiddette “isole ambientali” (come definite dalle Direttive Ministeriali 12.04.1995 sulla Redazione, Adozione ed Attuazione dei Piani Urbani del Traffico ).

Lo stato ed evoluzione della sicurezza stradale secondo la nuova serie di dati Istat (2008)

A seguito della nuova pubblicazione dei dati Istat, nella quale è stato evidenziato un sostanziale aumento dell’incidentalità per l’anno 2005 rispetto ai dati provvisori pubblicati lo scorso anno (finalmente annunciato anche dai giornali nazionali), è possibile rivedere alcune considerazioni.

Innanzitutto nei primi giorni del 2008 la Polizia Stradale di Stato ha reso disponibili i dati sulle vittime degli incidenti stradali rilevati dalla stessa Polizia Stradale di Stato e dai Carabinieri.
I dati aggiornano una serie che inizia nel mese di marzo 2001 e consente di svolgere alcune prime riflessioni sull’evoluzione delle vittime degli incidenti stradali dopo l’entrata in vigore del decreto legge n. 117 del 3 agosto 2007, convertito in legge n. 160 del 2 ottobre 2007.
Come per la “patente a punti”, grazie alla quale vi fu un abbattimento del numero di morti con riduzioni più stabili nel 2004, 2005 e 2006, anche il decreto legge n. 117 ha comportato una abbassamento del numero di morti. È pari al 18,7% la riduzione del numero di morti registrata nel 2° semestre 2007 dalla Polizia Stradale e Carabinieri, rispetto al semestre precedente quando vi fu una riduzione di soli1,9 punti percentuali, e del 8% la riduzione del numero di feriti registrata sempre nel 2° trimestre 2007 sempre dalla Polizia Stradale e Carabinieri, in contro tendenza rispetto al precedente semestre dove vi fu un aumento del 1.7%. Il decreto legge si può dire che non è stato inefficace.

Per quanto riguarda la serie storica dell’Istat si può affermare che l’Italia sta registrando una riduzione del numero di morti fin dal 2003 – in ottemperanza alle direttive europee e in parallelo agli andamenti stessi dell’Unione Europea – ma il ritardo accumulato nel decennio 1990-2000 quando il resto dei paesi europei aveva iniziato la discesa non fa dormire sonni tranquilli. Con i nuovi dati la situazione in Italia peggiora ulteriormente: c’è sì una riduzione ma è al di sotto della media del resto dei paesi europei, la situazione non è omogenea su tutto il territorio e il dato è ancora forte di carenze qualitative (per esempio non viene ancora rilevata la differenza tra feriti lievi e gravi, come avviene in tutti i paesi europei tranne che per la Grecia).

Manca una coerente politica nazionale della sicurezza e le pianificazioni locali sono ancora troppo appannate da fattori territoriali: 2/3 delle province italiane raggiungerà l’obiettivo della riduzione del 50% del numero di morti entro il 2010 ma il terzo restante registra una diminuzione troppo esigua o addirittura un aumento. La stessa Unione Europea afferma che porsi un obiettivo non è di per sé sufficiente, bisogna eliminare i divari territoriali.

Il primo passo potrebbe essere l’abbattimento dei grandi divari, dove si registrano il maggior numero di morti – basti pensare che le prime 5 province per numero di morti coprono più di 1/5 della mortalità su strada di tutta l’Italia – e soprattutto un’azione strategica, ampia e intelligente.
La capacità stessa di intervenire è assai bassa . I finanziamenti nel campo della sicurezza stradale sono stati totalmente bloccati dal 2004 al 2007 e con le ultime sono stati destinati finanziamenti veramente marginali: 53 milioni di euro per un paese con 5.000 morti dichiarati (non effettivi) come l’Italia in confronto a 35 milioni di euro per un paese con 340 morti/annui come l’Irlanda (circa l’incidentalità della Provincia di Roma).

Senza dimenticare il gap normativo e legislativo nel campo della sicurezza stradale, della progettazione stradale e nella pianificazione integrata dei trasporti.

Qui lo studio presentato alla consulta nazionale della sicurezza stradale sullo stato ed evoluzione della sicurezza stradale secondo la nuova serie di dati Istat

Testo unico sicurezza (2008)


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 è stato pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
 
Il provvedimento, noto come “Testo Unico della Sicurezza”, riordina e razionalizza la normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Con l’entrata in vigore del provvedimento (15.05.2008) saranno abrogati:

  • il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)
  • il Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni)
  • il Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l’igiene del lavoro), ad eccezione dell’articolo 64
  • il Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212)
  • il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/ CEE, 89/656/ CEE, 90/269/ CEE, 90/270/ CEE, 90/394/ CEE, 90/679/ CEE, 93/88/CEE, 95/63/CEE, 97/42, 98/24, 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro)
  • il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro)
  • il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili)
  • il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 187 (Attuazione della Direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni)
  • e “ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal Decreto Legislativo medesimo incompatibile con lo stesso”.

Fra i provvedimenti ancora in vigore, invece, segnaliamo il D.P.R. n. 302/1956 (espressamente richiamato dall’art. 306 comma 1) “Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547” e il D.P.R. n. 320/1956 “Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo”.

LA NOMINA DEL COORDINATORE E LA REDAZIONE DEL P.S.C.

La nomina del coordinatore per la sicurezza (in fase di progettazione ed in fase di esecuzione) e la conseguente redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, secondo le disposizioni attualmente vigenti (D.Lgs. 494/1996 e s.m.i.), sono obbligatorie se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

  1. presenza di più imprese esecutrici
  2. entità dei lavori superiore a 200 uomini-giorno (oppure presenza di rischi particolari).

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha modificato tali disposizioni, stabilendo quale unica condizione per la nomina del coordinatore la presenza contemporanea di più imprese, eliminando la seconda.
Secondo l’art. 90, comma 3, del nuovo Decreto nei cantieri in cui e’ prevista la presenza di più imprese, pur non contemporanea, il committente (anche se coincide con l’impresa esecutrice) designa:

  • il coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione;
  • il coordinatore per l’esecuzione dei lavori prima dell’affidamento dei lavori.

Il testo del provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che differisce dalle prime anticipazioni diffuse dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri del 1° aprile scorso, chiarisce anche i dubbi relativi ai lavori subordinati alla presentazione della Denuncia di Inizio Attività.

Permane l’obbligo di nomina del Coordinatore e di redazione del P.S.C. anche nel caso di lavori privati soggetti a D.I.A..
In quest’ultimo caso, tuttavia, l’obbligo di nomina del coordinatore non scatta al momento del conferimento dell’incarico di progettazione, ma prima dell’inizio dei lavori e solo nel caso in cui l’esecuzione sia affidata a più imprese (art. 90 commi 3,4,5,11 e art. 92 comma 2).
Ricordiamo che l’art. 90, comma 10, in caso di mancata redazione del P.S.C. o del Fascicolo, sospende l’efficacia del titolo abilitativo (Permesso di Costruire o D.I.A.).

NUOVE RESPONSABILITÀ PER PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Il D.Lgs. 81/2008, pur ricalcando fedelmente l’impianto normativo preesistente (D.Lgs. 494/1996 e D.P.R. 222/2003), ha introdotto alcune modifiche significative.
Tra queste segnaliamo la definizione di “Responsabile dei Lavori”, precedentemente fornita dall’art. 2 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 494/1996 ed attualmente contenuta nell’art. 89 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 81/2008.
Tale modifica, all’apparenza poco significativa, comporta, in realtà, un considerevole aumento di responsabilità per progettista e direttore dei lavori nell’ambito della realizzazione di opere private.
Il Responsabile dei Lavori, ai sensi del D.Lgs. 494/1996, è un soggetto “che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera”.
Il Responsabile dei Lavori, dunque, è una figura che il committente (a sua discrezione) può nominare e a cui può delegare gli obblighi definiti dal D.Lgs. 494/1996.
Con l’entrata in vigore delle nuove norme, il Responsabile dei Lavori diviene “soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera”.

Il progettista e il direttore dei lavori di opere private, cioè, vengono investiti per legge del ruolo di responsabile dei lavori rispettivamente in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e, pertanto, dovranno farsi carico anche degli ulteriori compiti specifici.
Il progettista, ad esempio, dovrà prevedere, obbligatoriamente, nel progetto la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro (art. 90 comma 1, secondo periodo); in caso contrario potrebbe essere sanzionato con l’arresto da tre a sei mesi o con un’ammenda da 2.500 a 10.000 euro [art. 157 comma 1 lett. a)].
Inoltre dovrà effettuare la verifica di idoneità tecnico-professionale, la notifica preliminare (se necessaria), etc. Nel caso di appalto di opera pubblica, il Responsabile dei Lavori, come già previsto dal D.Lgs. 494/1996, è il Responsabile Unico del Procedimento.

DEFINITI I CRITERI DELLA VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE – IL D.U.R.C. È SEMPRE OBBLIGATORIO

Il D.Lgs. 494/1996 ha introdotto l’obbligo, per il committente o in sua vece per il responsabile dei lavori, di effettuare la verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici.
La lettera a) del comma 8 dell’art. 3 prevede che il Committente (o il Responsabile dei Lavori), anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa, verifichi l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, in relazione ai lavori da affidare, “anche attraverso l’iscrizione alla C.C.I.A.A.”.
Il D.Lgs. 81/2008, oltre naturalmente a confermare quest’obbligo, definisce le modalità con cui effettuare la verifica.
L’allegato XVII al provvedimento, infatti, individua la documentazione di cui devono essere provviste le imprese e i lavoratori autonomi e che deve essere fornita al Committente/Responsabile dei Lavori.
Il Committente/Responsabile dei Lavori dovrà pretendere dalle imprese almeno l’esibizione di:

  1. iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto inerente alla tipologia dell’appalto
  2. documento di valutazione dei rischi o autocertificazione
  3. documentazione di conformità di macchine, attrezzature, etc.
  4. elenco dei D.P.I. forniti ai lavoratori
  5. nomine di R.S.P.P., addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente
  6. nominativo del R.L.S.
  7. attestati di formazione delle suddette figure
  8. libro matricola e idoneità sanitaria
  9. U.R.C.
  10. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi (art. 14)

Ai lavoratori autonomi dovranno essere richiesti almeno i seguenti documenti:

  1. iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto inerente alla tipologia dell’appalto
  2. documentazione di conformità di macchine, attrezzature, etc.
  3. elenco dei D.P.I. in dotazione
  4. attestati di formazione e idoneità sanitaria
  5. U.R.C.

In caso di sub-appalto, la verifica dell’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori, da effettuare sempre secondo le modalità indicate dall’Allegato XVII come sopra illustrate, spetta all’impresa affidataria.
Per i lavori di edilizia privata realizzati con D.I.A., la verifica di idoneità tecnico-professionale si considera soddisfatta con l’acquisizione di:

  • certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
  • documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)
  • autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII.

GLI ALTRI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E DEL RESPONSABILE DEI LAVORATORI

Oltre alla verifica di idoneità tecnico-professionale, al Committente/Responsabile dei Lavori, il Testo Unico della Sicurezza attribuisce ulteriori obblighi.

Il Committente/Responsabile dei Lavori deve chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
Per i lavori di edilizia privata soggetti a D.I.A., è sufficiente la presentazione del documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.

Prima dell’inizio dei lavori il Committente/Responsabile dei Lavori trasmette all’amministrazione competente il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori e la documentazione prevista dall’art. 91, comma 1, lettere a) e b).
Quest’obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi.

Sempre prima dell’inizio dei lavori, il Committente/Responsabile dei Lavori trasmette all’A.S.L. e alla Direzione provinciale del Lavoro la Notifica Preliminare, conforme all’allegato XII, e gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:

  1. cantieri in cui e’ prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea (art. 90 comma 3);
  2. cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, in fase esecutiva ricadono nel caso precedente;
  3. cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento, del fascicolo, oppure in assenza di notifica preliminare, quando previsti o in assenza del D.U.R.C., è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo.

PER I NUOVI COORDINATORI OBBLIGATORIO L’ESAME

I requisiti dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sono attualmente fissati dall’art. 10 del D.Lgs. 494/1996 che prevede, tra l’altro, la frequenza di un corso specifico i cui contenuti sono indicati dall’allegato V allo stesso provvedimento.
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30.04.2008, ha modificato la disciplina che regolamenta i corsi per coordinatori.
Il nuovo testo, infatti, pur lasciando invariata la durata dei corsi (120 ore), definisce puntualmente (allegato XIV) le materie oggetto di insegnamento e introduce l’obbligo di esercitazioni pratiche (24 ore).
La novità principale, tuttavia, è l’introduzione della verifica finale di apprendimento.
La verifica dovrà essere effettuata da una commissione costituita da almeno tre docenti del corso e dovrà prevedere:

  •  test finalizzati a verificare le competenze cognitive
  • una simulazione finalizzata a valutare le competenze tecnico – professionali

Per conseguire l’attestato finale, quindi, non sarà più sufficiente la frequenza al 90% delle ore di insegnamento.
Il nuovo Testo Unico, inoltre, ha introdotto l’obbligo di aggiornamento per i coordinatori con cadenza quinquennale: è prevista la frequenza di un corso della durata complessiva di 40 ore.
Quest’ultima novità potrebbe riguardare, secondo alcuni, anche i coordinatori già abilitati all’entrata in vigore del provvedimento.

LE NUOVE SANZIONI

Uno dei punti più discussi del nuovo Testo Unico è certamente quello relativo alle sanzioni, che risultano fortemente inasprite rispetto alla normativa previgente.
Rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 494/1996, infatti, gli importi delle ammende sono all’incirca triplicati.
Basti pensare che per i committenti e i responsabili dei lavori l’art. 157 del nuovo Testo Unico prevede, a seconda delle inadempienze, l’arresto da 2 a 6 mesi o un’ammenda da 1.250 a 10.000 euro.
Per i coordinatori, invece, l’art. 158 prevede sanzioni pecuniarie da 1.250 a 12.000 euro o l’arresto da 2 a 6 mesi.
Datori di lavoro, dirigenti e preposti rischiano (art. 159) ammende da 1.250 a 12.000 euro o l’arresto fino a 6 mesi.
Mano pesante anche per i lavoratori (art. 160):

  • per i lavoratori autonomi è previsto l’arresto fino a 2 mesi o sanzioni amministrative fino a 5000 euro;
  • i lavoratori dipendenti rischiano fino a 2 mesi di arresto o multe sino a 600 euro.

QUANDO ENTRA IN VIGORE IL TESTO UNICO?

Il Testo Unico entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè il 15 maggio 2008, con alcune eccezioni.
Le disposizioni relative all’analisi dei rischi e alla conseguente elaborazione del documento di valutazione (art. 17, comma 1, lettera a e 28) diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
Le disposizioni relative alla “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici” del Titolo VIII, Capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE.
Le disposizioni relative alla “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali” entrano in vigore il 26 aprile 2010.

fonte:biblus-net di Acca

bergamo

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Bando percorsi ciclabili in Piemonte

Di recente pubblicazione è il bando sui percorsi ciclabili della rete regionale piemontese. Il Bando concede dei finanziamenti a Città metropolitana di Torino, Province e Comuni in forma singola o associata per la realizzazione di piste e percorsi ciclabili, che rivestano un carattere sovra-comunale, che siano funzionali alla mobilità sistematica, al pendolarismo e ai servizi di nodi di interesse collettivo e che mettano in collegamento le stazioni/fermate ferroviarie e/o del Trasporto Pubblico Locale. Il budget complessivo, pari a 10 milioni di euro, è sufficiente per realizzare ottimi progetti.

Bando scaricabile qui

DataFromSky ad Alba (CN)

Pubblichiamo l’articolo uscito sul giornale La Stampa – ed. Cuneo

Mercato dei droni

Una marcia trionfale, inarrestabile. Queste sono le previsioni di PwC per il mercato globale dei servizi professionali con i droni, e per la prima volta in questo genere di survey l’agricoltura cede il passo ai servizi industriali, che insieme ai trasporti saranno la chiave dello sviluppo del settore. “E’ immenso il potenziale delle applicazioni dei droni che si possono avere già oggi” dice Vilaiporn Taweelappontong di PwC Thailandia, presentando il lavoro. “Con soluzioni basate sui droni, le aziende possono creare nuovi business senza fine e modelli operazionali a costo conveniente”.
E continua: “In una prima fase, i droni erano usati per fare riprese. Ma oggi, con l’aumentare delle loro capacità, è il momento di vederli sempre più applicati all’industria: agricoltura, comprese le fattorie solari, assicurazioni e ingegneria civile sono i settori che stanno cominciando ad esplorare le potenzialità dei droni”. la stessa PWC usa i droni per risolvere i problemi di business dei suoi clienti, il centro pilota è in Polonia, al Drone Powered Solutions, dove i droni sono principalmente impiegati per monitorare lo sviluppo delle infrastrutture e il loro stato di conservazione. la Polonia è stata scelta perché è stato il primo paese al mondo a darsi un completo set di regole per i droni civili, nell’ormai lontanissimo 2013.

Ottime notizie anche per i settori: quello delle infrastrutture e trasporti copre quasi la metà del possibile fatturato! Buone notizie!

 

Infrastructure 45.2
Agriculture 32.4
Transport 13
Security 10
Media & Entertainment 8.8
Insurance 6.8
Telecommunication 6.3
Mining 4.4
Total 127.3

 

Leggi qui l’articolo completo

 

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