Le amministrazioni locali che installano impianti ed apparecchiature non contemplate dalla vigente normativa stradale come tabelloni luminosi conta giallo e semafori laser rischiano la condanna per danno erariale. E pure la multa fino a 1559 euro. Lo ha ribadito il ministero dei trasporti con il parere n. 26814 del 24 marzo 2010. L’installazione di dispositivi evidenzianti il tempo di accensione residuo del giallo semaforico non è prevista dal vigente codice stradale. Per questo motivo, nonostante l’indubbia utilità di questi sistemi laddove sia stato installato un apparecchio di accertamento delle infrazioni semaforiche, il loro posizionamento risulta vietato. Il codice della strada, specifica infatti il parere centrale, ammette all’art. 45 la precisa individuazione dei manufatti che possono essere impiegati sulle strade. E tra questi non ricadono i pannelli luminosi conta giallo e quelli indicanti la velocità dei veicoli in corsa. Ma neppure i semafori laser che si accendono al passaggio dei mezzi veloci. Per gli enti inadempienti sono quindi previste pesanti sanzioni che si concretizzano per comuni e province anche con l’ipotesi di danno erariale e la multa fino a 1559 euro.
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