Commissariato di Trento

Il Commissariato del Governo per la provincia di Trento, con circolare PROC. 317/2008 Doc. nr. 1941/08 – AREA III , del 15 aprile 2008, ha richiamato l’attenzione degli enti locali sull’uso del cosiddetto ‘semaforo intelligente’, le cui lanterne si azionano in base alla velocità dei veicoli, ribadendo l’illegittimità di tali impianti. Una posizione assunta fin dal novembre del 2004, anche con apposite riunioni di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.
L’iniziativa prende spunto da una sentenza del Giudice di pace di Mezzolombardo, ampiamente risaltata sui quotidiani locali, che ha annullato un verbale di contestazione per la violazione dell’art. 146/3° c. C.d.S., dichiarando l’illegittimità di tali impianti semaforici. Con la circolare del Commissariato del Governo, si è fatto espresso rinvio ai conformi indirizzi diramati dal Ministero dell’Interno, dal Ministero dei Trasporti (circolari prot. n.0056296 del 12.6.2007 e prot. n. 067851 del 17.7.2007) e dal Ministero Infrastrutture e Trasporti (nota prot. 2488/2004 del 5.9.2005), ribadendo che ai sensi dell’art. 158 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, le lanterne semaforiche devono regolare, nel tempo, l’avanzamento delle correnti di traffico, sia veicolare che pedonale, in un’intersezione o in un tronco stradale e che pertanto l’azionamento del ciclo semaforico in base alla velocità dei veicoli, misurata a monte dell’impianto – tramite radar o spire induttive annegate nell’asfalto – non è previsto dalla legge oltre a costituire pericolo per la sicurezza della circolazione.

Ai sensi della normativa vigente, infatti, la lanterna semaforica deve intendersi legittimamente installata quando è connessa all’esistenza di correnti di traffico veicolare o pedonale, di cui è necessario regolare nel tempo l’avanzamento, o in caso di presenza di un passaggio pedonale dove non esista intersezione.
Inoltre, per la legittimazione degli impianti semaforici, ai sensi dell’art. 45 del C.d.S, occorre l’omologazione del Ministero dei Trasporti, il quale, con la richiamata nota del 2005, ha espresso parere negativo alla loro installazione.
Successivamente alla spedizione della circolare, sono stati convocati, in una riunione di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tutti i Comandi di Polizia Municipale nel cui territorio risultavano essere in funzione i semafori intelligenti, nel corso della quale si è richiamato il senso di legalità che i pubblici poteri devono assumere e si è rappresentato che, anche a seguito del risalto dato dalla stampa, gli impianti in questione sono ancor più pericolosi in quanto, per la nota loro illegittimità, potrebbero essere non rispettati dai conducenti dei veicoli.
Le Forze dell’ordine, presenti a tale ultima riunione sono state, quindi, incaricate di fornire ogni utile consulenza per le misure alternative agli impianti in questione a fini di salvaguardia della pubblica incolumità.
Il Commissario del Governo in caso di inottemperanza alla disattivazione degli impianti in parola, ha ribadito, infine, che gli enti inosservanti si renderanno responsabili per le sanzioni amministrative e potranno incorrere in responsabilità civili, penali e amministrative.
A seguito di notizie pubblicate dalla stampa locale, si è, poi, reso necessario precisare, con altra circolare, che anche l’inversione del meccanismo di funzionamento, (semaforo proiettante luce rossa perenne che diventa verde a limite di velocità rispettato) risulta non legittima.
Da ultimo, la Corte di Cassazione, con sentenza in data 26 settembre 2007, della seconda sezione (r.g. n. 21187/05) ha confermato l’illegittimità degli impianti e conseguentemente delle contestazioni elevate per il mancato rispetto dell’obbligo di arresto del veicolo.

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