Semafori intelligenti

I semafori intelligenti, fino ad una circolare di agosto 2008 , non potevano essere installati sebbene non esistesse ancora una norma vera e propria che li vietasse espressamente.
Un articolo del Regolamento del Codice della Strada, il 158 recita “Le lanterne semaforiche, escluse le lanterne semaforiche gialle lampeggianti, servono per regolare, nel tempo, l’avanzamento delle correnti di traffico in una intersezione o in un tronco stradale.” è pertanto tacitamente vietata la regolamentazione con altri parametri: per esempio la velocità veicolare delle correnti di traffico misurata a monte dell’impianto tramite per esempio con radar o spire induttive.
Corretta e uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e manutenzione” , che avrebbe dovuto integrare la direttiva del 24.10.2000 .
Della nuova direttiva, licenziata in seguito ai pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Conferenza unificata, venne data comunicazione agli organi di stampa, con il preannuncio
dell’imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, con la nuova legislatura e con il nuovo esecutivo, la direttiva è stata ritirata e, allo stato attuale, non sarà pubblicata.
Giovedì 8 febbraio, il Ministro per l’attuazione del programma di Governo, Santagata, in risposta all’interrogazione n. 3-00599 del 06.02.2007 degli onorevoli Peretti, Tassone e Volontè, ha affermato che “[…] il Ministero dei trasporti ha ritenuto di non dover procedere alla pubblicazione della direttiva, considerando necessaria una sua rilettura in previsione del riordino delle disposizioni del codice della strada.”
In questa direttiva mai pubblicata c’erano anche dei riferimenti diretti ai cosiddetti semafori intelligenti, infatti si legge:
“[…] Il Ministero non ha mai rilasciato approvazione per i dispositivi in questione. A norma dell’art. 158 del Regolamento di esecuzione, le lanterne semaforiche servono per regolare nel tempo l’avanzamento delle correnti di traffico (sia veicolare che pedonale). Altre utilizzazioni non risultano coerenti con la norma richiamata. L’azionamento del ciclo semaforico in base alla velocità dei veicoli a monte, anziché in base al flusso veicolare o alla richiesta degli eventuali pedoni (come regolarmente praticato), può costituire una fonte di pericolo per la sicurezza della circolazione. In tal caso l’amministrazione competente potrebbe vedersi chiamata a rispondere in sede civile e penale per danni e/o lesioni derivanti da sinistri comunque riconducibili all’impiego di tali impianti.

Sebbene questa norma non sia cogente, il problema dall’impossibilità dell’ applicazione viene superato se al momento dell’installazione del semaforo intelligente viene chiesto un parere preventivo, così come previsto dal comma 2 dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che recita “Nel caso in cui, come previsto dal suddetto comma, particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non consentano il pieno rispetto delle presenti norme, possono essere adottate soluzioni progettuali diverse a condizione che le stesse siano supportate da specifiche analisi di sicurezza e previo parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici per le autostrade, le strade extraurbane principali e le strade urbane di scorrimento, e del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per le altre strade”.
La risposta del Ministero sarà sicuramente negativa, come del resto molte amministrazioni diligenti hanno ricevuto in ottemperanza al suddetto comma del codice della strada.
Morale: i semafori intelligenti non possono essere installati e quasi sicuramente i ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale verranno accolti.

Come già descritto precedentemente tali apparecchi, fino ad una nota di agosto 2008 , non potevano essere installati sebbene non esistesse ancora una norma che li vieti espressamente. E’ infatti recente l’uscita una nota n. 77901 del 10 agosto 2007 alla circolare n. 9 del 22 marzo 2007.

Tale norma ribadisce quanto detto in precedenti pareri ovvero per quanto riguarda gli impianti semaforici regolati sulla velocità dei veicoli, si ribadisce che tali dispositivi non sono coerenti con le disposizioni del Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992) e del connesso Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 49511992).

L’art. 158 del Regolamento afferma infatti che: le lanterne semaforiche servono per regolare nel tempo l’avanzamento delle correnti di traffico in una intersezione o in un tronco stradale; conseguentemente l’azionamento del dispositivo semaforico in base alla velocità dei veicoli in arrivo, piuttosto che in base a cicli temporali calcolati sulla scorta dei dati di traffico, non risponde alla previsione normativa.

In particolare, secondo il disposto di cui al suddetto art. 158 del Regolamento, l’installazione di un impianto semaforico è connessa alla esistenza di correnti di traffico, di tipo veicolare o pedonale o di entrambi i tipi, delle quali è necessario regolare nel tempo l’avanzamento.

In assenza, di intersezioni con strade laterali, é sufficiente l’esistenza di una corrente di traffico pedonale da tutelare per giustificare l’installazione di un impianto semaforico. In presenza di un attraversa mento pedonale l’impianto semaforico deve necessariamente essere installato in entrambi i sensi di marcia.

Non è previsto dalle vigenti norme regolamentari che l’impianto semaforico venga utilizzato per il governo della velocità, né che il ciclo dello stesso sia comandato dal superamento di un determinato limite di velocità.

La nota conclude con: Questa Direzione Generale non ha mai rilasciato omologazioni per impianti funzionanti con tali modalità, né può autorizzarne la sperimentazione.

E’ abbastanza chiaro ora come questi strumenti siano in pieno contrasto con le normative stradali e come le multe, nonché gli incidenti stradali che possono verificarsi, siano totalmente a carico delle responsabilità dell’amministrazione installatrice.

Si osserva infine – si legge nella nota – che la soluzione prospettata penalizzerebbe eventuali conducenti che, pur procedendo a velocità regolamentare; si trovino a precedere il trasgressore; essa inoltre potrebbe risultare fonte di pericolo per la circolazione, per le eventuali improvvise azioni frenanti conseguenti ad un inatteso funzionamento dell’impianto.

Se l’obiettivo è quello del governo della velocità, all’interno dei centri abitati possono essere operati gli interventi infrastrutturali previsti dalle Direttiva Ministeriale 08.06.2001 “Linee Guida per la Redazione dei Piani per la Sicurezza Stradale Urbana “; essi sono peraltro limitati alle strade locali intelne alle cosiddette “isole ambientali” (come definite dalle Direttive Ministeriali 12.04.1995 sulla Redazione, Adozione ed Attuazione dei Piani Urbani del Traffico ).

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