Semafori “intelligenti”

I semafori intelligenti non possono essere installati sebbene non esista una norma che li vieti espressamente.
O meglio un articolo del Regolamento del Codice della Strada, il 158 recita “Le lanterne semaforiche, escluse le lanterne semaforiche gialle lampeggianti, servono per regolare, nel tempo, l’avanzamento delle correnti di traffico in una intersezione o in un tronco stradale.” è pertanto tacitamente vietata la regolamentazione con altri parametri: per esempio la velocità veicolare delle correnti di traffico misurata a monte dell’impianto tramite per esempio con radar o spire induttive.

Corretta e uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e manutenzione” , che avrebbe dovuto integrare la direttiva del 24.10.2000.
Della nuova direttiva, licenziata in seguito ai pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Conferenza unificata, venne data comunicazione agli organi di stampa, con il preannuncio
dell’imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, con la nuova legislatura e con il nuovo esecutivo, la direttiva è stata ritirata e, allo stato attuale, non sarà pubblicata.
Giovedì 8 febbraio, il Ministro per l’attuazione del programma di Governo, Santagata, in risposta all’interrogazione n. 3-00599 del 06.02.2007 degli onorevoli Peretti, Tassone e Volontè, ha affermato che “[…] il Ministero dei trasporti ha ritenuto di non dover procedere alla pubblicazione della direttiva, considerando necessaria una sua rilettura in previsione del riordino delle disposizioni del codice della strada.”
In questa direttiva mai pubblicata c’erano anche dei riferimenti diretti ai cosiddetti semafori intelligenti, infatti si legge:
“[…] Il Ministero non ha mai rilasciato approvazione per i dispositivi in questione. A norma dell’art. 158 del Regolamento di esecuzione, le lanterne semaforiche servono per regolare nel tempo l’avanzamento delle correnti di traffico (sia veicolare che pedonale). Altre utilizzazioni non risultano coerenti con la norma richiamata. L’azionamento del ciclo semaforico in base alla velocità dei veicoli a monte, anziché in base al flusso veicolare o alla richiesta degli eventuali pedoni (come regolarmente praticato), può costituire una fonte di pericolo per la sicurezza della circolazione. In tal caso l’amministrazione competente potrebbe vedersi chiamata a rispondere in sede civile e penale per danni e/o lesioni derivanti da sinistri comunque riconducibili all’impiego di tali impianti.
Sebbene questa norma non sia cogente, il problema dall’impossibilità dell’ applicazione viene superato se al momento dell’installazione del semaforo intelligente viene chiesto un parere preventivo, così come previsto dal comma 2 dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che recita “Nel caso in cui, come previsto dal suddetto comma, particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non consentano il pieno rispetto delle presenti norme, possono essere adottate soluzioni progettuali diverse a condizione che le stesse siano supportate da specifiche analisi di sicurezza e previo parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici per le autostrade, le strade extraurbane principali e le strade urbane di scorrimento, e del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per le altre strade”.
La risposta del Ministero sarà sicuramente negativa, come del resto molte amministrazioni diligenti hanno ricevuto in ottemperanza al suddetto comma del codice della strada.
Morale: i semafori intelligenti non possono essere installati e quasi sicuramente i ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale verranno accolti.

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