Testo unico sicurezza (2008)


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 è stato pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
 
Il provvedimento, noto come “Testo Unico della Sicurezza”, riordina e razionalizza la normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Con l’entrata in vigore del provvedimento (15.05.2008) saranno abrogati:

  • il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)
  • il Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni)
  • il Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l’igiene del lavoro), ad eccezione dell’articolo 64
  • il Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212)
  • il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/ CEE, 89/656/ CEE, 90/269/ CEE, 90/270/ CEE, 90/394/ CEE, 90/679/ CEE, 93/88/CEE, 95/63/CEE, 97/42, 98/24, 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro)
  • il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro)
  • il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili)
  • il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 187 (Attuazione della Direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni)
  • e “ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal Decreto Legislativo medesimo incompatibile con lo stesso”.

Fra i provvedimenti ancora in vigore, invece, segnaliamo il D.P.R. n. 302/1956 (espressamente richiamato dall’art. 306 comma 1) “Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547” e il D.P.R. n. 320/1956 “Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo”.

LA NOMINA DEL COORDINATORE E LA REDAZIONE DEL P.S.C.

La nomina del coordinatore per la sicurezza (in fase di progettazione ed in fase di esecuzione) e la conseguente redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, secondo le disposizioni attualmente vigenti (D.Lgs. 494/1996 e s.m.i.), sono obbligatorie se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

  1. presenza di più imprese esecutrici
  2. entità dei lavori superiore a 200 uomini-giorno (oppure presenza di rischi particolari).

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha modificato tali disposizioni, stabilendo quale unica condizione per la nomina del coordinatore la presenza contemporanea di più imprese, eliminando la seconda.
Secondo l’art. 90, comma 3, del nuovo Decreto nei cantieri in cui e’ prevista la presenza di più imprese, pur non contemporanea, il committente (anche se coincide con l’impresa esecutrice) designa:

  • il coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione;
  • il coordinatore per l’esecuzione dei lavori prima dell’affidamento dei lavori.

Il testo del provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che differisce dalle prime anticipazioni diffuse dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri del 1° aprile scorso, chiarisce anche i dubbi relativi ai lavori subordinati alla presentazione della Denuncia di Inizio Attività.

Permane l’obbligo di nomina del Coordinatore e di redazione del P.S.C. anche nel caso di lavori privati soggetti a D.I.A..
In quest’ultimo caso, tuttavia, l’obbligo di nomina del coordinatore non scatta al momento del conferimento dell’incarico di progettazione, ma prima dell’inizio dei lavori e solo nel caso in cui l’esecuzione sia affidata a più imprese (art. 90 commi 3,4,5,11 e art. 92 comma 2).
Ricordiamo che l’art. 90, comma 10, in caso di mancata redazione del P.S.C. o del Fascicolo, sospende l’efficacia del titolo abilitativo (Permesso di Costruire o D.I.A.).

NUOVE RESPONSABILITÀ PER PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Il D.Lgs. 81/2008, pur ricalcando fedelmente l’impianto normativo preesistente (D.Lgs. 494/1996 e D.P.R. 222/2003), ha introdotto alcune modifiche significative.
Tra queste segnaliamo la definizione di “Responsabile dei Lavori”, precedentemente fornita dall’art. 2 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 494/1996 ed attualmente contenuta nell’art. 89 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 81/2008.
Tale modifica, all’apparenza poco significativa, comporta, in realtà, un considerevole aumento di responsabilità per progettista e direttore dei lavori nell’ambito della realizzazione di opere private.
Il Responsabile dei Lavori, ai sensi del D.Lgs. 494/1996, è un soggetto “che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera”.
Il Responsabile dei Lavori, dunque, è una figura che il committente (a sua discrezione) può nominare e a cui può delegare gli obblighi definiti dal D.Lgs. 494/1996.
Con l’entrata in vigore delle nuove norme, il Responsabile dei Lavori diviene “soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera”.

Il progettista e il direttore dei lavori di opere private, cioè, vengono investiti per legge del ruolo di responsabile dei lavori rispettivamente in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e, pertanto, dovranno farsi carico anche degli ulteriori compiti specifici.
Il progettista, ad esempio, dovrà prevedere, obbligatoriamente, nel progetto la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro (art. 90 comma 1, secondo periodo); in caso contrario potrebbe essere sanzionato con l’arresto da tre a sei mesi o con un’ammenda da 2.500 a 10.000 euro [art. 157 comma 1 lett. a)].
Inoltre dovrà effettuare la verifica di idoneità tecnico-professionale, la notifica preliminare (se necessaria), etc. Nel caso di appalto di opera pubblica, il Responsabile dei Lavori, come già previsto dal D.Lgs. 494/1996, è il Responsabile Unico del Procedimento.

DEFINITI I CRITERI DELLA VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE – IL D.U.R.C. È SEMPRE OBBLIGATORIO

Il D.Lgs. 494/1996 ha introdotto l’obbligo, per il committente o in sua vece per il responsabile dei lavori, di effettuare la verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici.
La lettera a) del comma 8 dell’art. 3 prevede che il Committente (o il Responsabile dei Lavori), anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa, verifichi l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, in relazione ai lavori da affidare, “anche attraverso l’iscrizione alla C.C.I.A.A.”.
Il D.Lgs. 81/2008, oltre naturalmente a confermare quest’obbligo, definisce le modalità con cui effettuare la verifica.
L’allegato XVII al provvedimento, infatti, individua la documentazione di cui devono essere provviste le imprese e i lavoratori autonomi e che deve essere fornita al Committente/Responsabile dei Lavori.
Il Committente/Responsabile dei Lavori dovrà pretendere dalle imprese almeno l’esibizione di:

  1. iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto inerente alla tipologia dell’appalto
  2. documento di valutazione dei rischi o autocertificazione
  3. documentazione di conformità di macchine, attrezzature, etc.
  4. elenco dei D.P.I. forniti ai lavoratori
  5. nomine di R.S.P.P., addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente
  6. nominativo del R.L.S.
  7. attestati di formazione delle suddette figure
  8. libro matricola e idoneità sanitaria
  9. U.R.C.
  10. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi (art. 14)

Ai lavoratori autonomi dovranno essere richiesti almeno i seguenti documenti:

  1. iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto inerente alla tipologia dell’appalto
  2. documentazione di conformità di macchine, attrezzature, etc.
  3. elenco dei D.P.I. in dotazione
  4. attestati di formazione e idoneità sanitaria
  5. U.R.C.

In caso di sub-appalto, la verifica dell’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori, da effettuare sempre secondo le modalità indicate dall’Allegato XVII come sopra illustrate, spetta all’impresa affidataria.
Per i lavori di edilizia privata realizzati con D.I.A., la verifica di idoneità tecnico-professionale si considera soddisfatta con l’acquisizione di:

  • certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
  • documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)
  • autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII.

GLI ALTRI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E DEL RESPONSABILE DEI LAVORATORI

Oltre alla verifica di idoneità tecnico-professionale, al Committente/Responsabile dei Lavori, il Testo Unico della Sicurezza attribuisce ulteriori obblighi.

Il Committente/Responsabile dei Lavori deve chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
Per i lavori di edilizia privata soggetti a D.I.A., è sufficiente la presentazione del documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.

Prima dell’inizio dei lavori il Committente/Responsabile dei Lavori trasmette all’amministrazione competente il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori e la documentazione prevista dall’art. 91, comma 1, lettere a) e b).
Quest’obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi.

Sempre prima dell’inizio dei lavori, il Committente/Responsabile dei Lavori trasmette all’A.S.L. e alla Direzione provinciale del Lavoro la Notifica Preliminare, conforme all’allegato XII, e gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:

  1. cantieri in cui e’ prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea (art. 90 comma 3);
  2. cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, in fase esecutiva ricadono nel caso precedente;
  3. cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento, del fascicolo, oppure in assenza di notifica preliminare, quando previsti o in assenza del D.U.R.C., è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo.

PER I NUOVI COORDINATORI OBBLIGATORIO L’ESAME

I requisiti dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sono attualmente fissati dall’art. 10 del D.Lgs. 494/1996 che prevede, tra l’altro, la frequenza di un corso specifico i cui contenuti sono indicati dall’allegato V allo stesso provvedimento.
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30.04.2008, ha modificato la disciplina che regolamenta i corsi per coordinatori.
Il nuovo testo, infatti, pur lasciando invariata la durata dei corsi (120 ore), definisce puntualmente (allegato XIV) le materie oggetto di insegnamento e introduce l’obbligo di esercitazioni pratiche (24 ore).
La novità principale, tuttavia, è l’introduzione della verifica finale di apprendimento.
La verifica dovrà essere effettuata da una commissione costituita da almeno tre docenti del corso e dovrà prevedere:

  •  test finalizzati a verificare le competenze cognitive
  • una simulazione finalizzata a valutare le competenze tecnico – professionali

Per conseguire l’attestato finale, quindi, non sarà più sufficiente la frequenza al 90% delle ore di insegnamento.
Il nuovo Testo Unico, inoltre, ha introdotto l’obbligo di aggiornamento per i coordinatori con cadenza quinquennale: è prevista la frequenza di un corso della durata complessiva di 40 ore.
Quest’ultima novità potrebbe riguardare, secondo alcuni, anche i coordinatori già abilitati all’entrata in vigore del provvedimento.

LE NUOVE SANZIONI

Uno dei punti più discussi del nuovo Testo Unico è certamente quello relativo alle sanzioni, che risultano fortemente inasprite rispetto alla normativa previgente.
Rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 494/1996, infatti, gli importi delle ammende sono all’incirca triplicati.
Basti pensare che per i committenti e i responsabili dei lavori l’art. 157 del nuovo Testo Unico prevede, a seconda delle inadempienze, l’arresto da 2 a 6 mesi o un’ammenda da 1.250 a 10.000 euro.
Per i coordinatori, invece, l’art. 158 prevede sanzioni pecuniarie da 1.250 a 12.000 euro o l’arresto da 2 a 6 mesi.
Datori di lavoro, dirigenti e preposti rischiano (art. 159) ammende da 1.250 a 12.000 euro o l’arresto fino a 6 mesi.
Mano pesante anche per i lavoratori (art. 160):

  • per i lavoratori autonomi è previsto l’arresto fino a 2 mesi o sanzioni amministrative fino a 5000 euro;
  • i lavoratori dipendenti rischiano fino a 2 mesi di arresto o multe sino a 600 euro.

QUANDO ENTRA IN VIGORE IL TESTO UNICO?

Il Testo Unico entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè il 15 maggio 2008, con alcune eccezioni.
Le disposizioni relative all’analisi dei rischi e alla conseguente elaborazione del documento di valutazione (art. 17, comma 1, lettera a e 28) diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
Le disposizioni relative alla “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici” del Titolo VIII, Capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE.
Le disposizioni relative alla “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali” entrano in vigore il 26 aprile 2010.

fonte:biblus-net di Acca

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